Statuto sul doping di Swiss Olympic

In Svizzera con lo Statuto sul doping di Swiss Olympic viene attuato il Codice mondiale antidoping. Nella sua parte introduttiva definisce gli organi della lotta al doping e le rispettive competenze nel nostro Paese. Il Parlamento dello sport, che consta di delegati delle federazioni sportive nazionali, adotta lo Statuto sul doping. La versione attuale è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Ambito di validità

Lo Statuto sul doping, le relative Prescrizioni d’esecuzione e la Lista del doping sono vincolanti per tutte le federazioni affiliate a Swiss Olympic. Le norme antidoping valgono quindi per tutte le atlete e gli atleti tesserati o membri di un’associazione o di una federazione associate a Swiss Olympic. Lo stesso vale per coloro che prendono parte a competizioni aventi attinenza con le suddette organizzazioni. Le atlete e gli atleti di tali competizioni possono infatti essere sottoposti in ogni momento a un controllo antidoping e, nel caso, sanzionati. Questo vale indipendentemente dal livello di prestazione, età e nazionalità.

Violazioni delle norme antidoping

L’articolo 2 dello Statuto sul doping di Swiss Olympic elenca undici fattispecie, considerate violazioni ai sensi delle norme antidoping e che quindi costituiscono la definizione di “doping”.

Dopingverstösse

Le sostanze e metodi proibiti di cui all'articolo 2 dello Statuto sul doping vengono definiti dall’Agenzia mondiale antidoping ed elencati nella Lista del doping.

Prescrizioni d’esecuzione

Lo Statuto sul doping di Swiss Olympic viene precisato dalle prescrizioni d’esecuzione emanate da Swiss Sport Integrity.