Ammonimento per un allenatore di nuoto

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Kategorie:
Legge

Un allenatore di nuoto è stato dichiarato colpevole dal Tribunale dello sport svizzero per aver violato l'integrità psichica di giovani atleti e gli è stata inflitta un'ammonizione scritta.

Nel marzo 2023, il Servizio di segnalazione di Swiss Sport Integrity ha ricevuto una segnalazione di una possibile violazione etica da parte di un allenatore di nuoto. La precitata segnalazione riportava che l'accusato, in numerose occasioni, avrebbe usato parole, toni e metodi molto forti, offensivi e scurrili nei confronti di atleti minorenni. L'allenatore avrebbe preso di mira alcuni atleti e li avrebbe attaccati direttamente con dichiarazioni e azioni umilianti. Inoltre, il loro impegno sarebbe stato ripetutamente messo in discussione e i giovani atleti sarebbero stati caciati dalla piscina, talvolta anche fisicamente. Di conseguenza, Swiss Sport Integrity ha aperto una procedura d'indagine contro l'accusato.

Nel corso della procedura di indagine, Swiss Sport Integrity (SSI) è giunta alla conclusione che il comportamento dell'allenatore, considerato nel suo complesso, ha esposto alcuni atleti minorenni a una pressione psicologica inappropriata e quindi abbia commesso violazioni dell'integrità psichica. Per quanto riguarda le violazioni dell'integrità fisica, SSI ha ritenuto che il comportamento dell'allenatore non raggiungesse una soglia sufficientemente intensa per costituire una tale violazione etica. Nel novembre 2024, SSI ha trasmesso il rapporto d'indagine, insieme alle richieste di valutazione, al Tribunale dello sport svizzero. Nel marzo 2025 si è svolta l'udienza principale davanti al Tribunale dello sport svizzero, alla presenza dell'accusato, dei genitori dei giovani atleti interessati e di Swiss Sport Integrity.

Nella sua decisione, il Tribunale dello sport svizzero ha ritenuto l'allenatore di nuoto colpevole della violazione dell’art. 2.1.2 cpv.3 (integrità psichica) dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero avendo leso l’onore degli atleti a lui affidati “attraverso dichiarazioni o azioni umilianti, malevole, derisorie o diffamatorie”; in quanto egli ha reiteratamente usato un linguaggio, inappropriato, talora manifestamente denigratorio e offensivo nei confronti di atleti non ancora maggiorenni, così come esercitato pressioni ingiustificate e sproporzionate nei confronti di un atleta. Il Tribunale dello sport svizzero, nella sua sentenza, ha in particolare sottolineato come il contesto sportivo agonistico, in alcuni casi, può comportare un grado più elevato di tolleranza nei confronti dei metodi di allenamento, nonché una maggiore pressione sia per gli atleti che sugli stessi allenatori, tuttavia tale contesto non può in alcun modo giustificare l’adozione di un linguaggio che va oltre la semplice severità e che risulta evidentemente inappropriato, talvolta anche chiaramente degradante, umiliante o offensivo, soprattutto quando rivolto verso atleti non ancora maggiorenni. Le spese del procedimento davanti al Tribunale sportivo svizzero sono state fissate a 1’500 franchi svizzeri, di cui 1’000 franchi svizzeri a carico dell'allenatore condannato e 500 franchi svizzeri a carico di SSI.